Cass. pen. n. 8261 del 25 settembre 1985
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, costituisce minaccia idonea anche una pistola giocattolo, impugnata in scarse condizioni di visibilità, poiché essa può avere forza coercitiva e far sorgere ugualmente la rappresentazione di pericolo per effetto del quale è impedita la libera determinazione della volontà della vittima.