Cass. pen. n. 7455 del 26 luglio 1985

Testo massima n. 1


I delitti di sequestro di persona e di violenza privata o a pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'elemento materiale della costrizione, si differenziano tra loro per la diversa incidenza della violenza o minaccia sulla libertà del soggetto passivo: nella violenza la coazione dell'agente lede soltanto la libertà psichica limitatamente a un singolo atto del processo di autodeterminazione della parte lesa, nel sequestro di persona la coazione si risolve nella restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di movimento o di scelta del luogo in cui stare. Quanto all'elemento psichico, nel sequestro di persona l'agente ha il fine immediato di menomare la libertà cinetica, impedendo alla parte lesa di muoversi, mentre nei reati di violenza privata od a pubblico ufficiale l'elemento soggettivo si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per indurre taluno a fare od omettere qualcosa. Se la violenza o minaccia usata per porre in essere la coercizione determina la privazione della libertà di locomozione ricorre sempre il delitto di sequestro di persona, indipendentemente dal fine ultimo proposto dall'agente che non ha alcuna rilevanza negativa sulla sussistenza del dolo generico.

Testo massima n. 2


È ravvisabile concorso in sequestro di persona in caso di inserimento cosciente e volontario nell'attività da altri iniziata e svolta fino a quando si protrae la privazione della libertà personale.

Normativa correlata