Cass. pen. n. 6609 del 27 giugno 1985

Testo massima n. 1


Colui che detiene materialmente una cosa per ragioni di custodia, senza poterne disporre in alcun modo, come si verifica nel caso di un impiegato di Istituto di credito, che è semplice detentore dei moduli e dei libretti di assegni, a lui affidati a titolo di semplice custodia, deve considerarsi semplice detentore rispetto al soggetto che ha la disponibilità della cosa stessa e la possiede per mezzo di esso custode, con l'effetto che, ove il detentore si impossessi della cosa a danno dell'altro, tale impossessamento deve configurarsi come furto e non come appropriazione indebita.

Normativa correlata