14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3065 del 14 ottobre 1972
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 1374 c.c. trova applicazione soltanto in sede di integrazione degli effetti di una già manifestata volontà negoziale. Siffatta funzione integrativa non modifica il contratto, con l’aggiungere ad esso qualcosa, in quanto le ulteriori conseguenze, che se ne fanno derivare secondo la legge, gli usi e l’equità, corrisponde all’intento voluto dalle parti.
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