Cass. pen. n. 4471 del 9 maggio 1985
Testo massima n. 1
Il reato di furto è reato contro il patrimonio, e non a vantaggio del patrimonio dell'agente, sicché rientrano nella previsione dell'art. 624 c.p. le illegittime aggressioni al patrimonio altrui, anche se, per autonoma decisione del soggetto attivo, non si risolvono in un corrispondente arricchimento del patrimonio dell'agente. (Fattispecie relativa a furto di bustine di eroina per ragioni di studio).
Testo massima n. 2
Nel reato di furto il profitto può consistere in una qualsiasi utilità a vantaggio, anche di natura non patrimoniale, ed è sufficiente che il soggetto attivo (a nulla giuridicamente rilevando la destinazione che egli dà alla cosa sottratta) abbia operato per il soddisfacimento di un qualsiasi interesse anche psichico, e quindi anche per ragioni di interesse di studio.