Cass. pen. n. 3718 del 20 aprile 1985
Testo massima n. 1
La distinzione tra il reato di sequestro di persona e quello di violenza privata consiste nel fatto che, mentre nella violenza privata la lesione della libertà concerne il costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa limitatamente ad un singolo e generico atto di autodeterminazione, nel sequestro di persona la limitazione alla libertà di agire si concreta nella privazione della libertà di locomozione o di movimento nello spazio o di libera scelta del luogo dove trattenersi.