Cass. pen. n. 9967 del 14 novembre 1984

Testo massima n. 1


Non si rinviene alcun vizio di contraddittorietà della motivazione nella sentenza di merito allorché con essa si neghi il beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale e si conceda, invece, la sospensione condizionale della pena, essendo diversa la ratio dei due istituti, che non costituiscono oggetto di diritto dell'imputato, ma sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice, obbligato unicamente a fornire adeguata motivazione. Tale non è la motivazione della sentenza che precisa faccia mero riferimento alla natura del reato.

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