Cass. pen. n. 8440 del 11 ottobre 1984

Testo massima n. 1


Il bene giuridico tutelato dall'art. 605 c.p. è la libertà personale ed in particolare la libertà di agire. Tale bene viene leso da qualsiasi limitazione della libertà fisica, intesa come possibilità di movimento, senza che la durata eventualmente minima, ma pur sempre apprezzabile, della privazione della libertà di locomozione possa escludere la configurabilità del reato. Parimenti irrilevante è lo scopo per il quale detta limitazione sia stata operata, qualora essa non sia fine a sé stessa, ma sia rivolta al conseguimento di altro risultato. (Nella specie taluni detenuti avevano sequestrato un agente di custodia per impedirgli di aprire un cancello ed evitare così che potessero sopraggiungere rinforzi in soccorso del medesimo).

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