Cass. pen. n. 4228 del 9 maggio 1984
Testo massima n. 1
Il sequestro di persona è reato permanente a consumazione anticipata, e quindi si deve ritenere commesso non già quando è cessata la permanenza, ma quando siano stati realizzati gli elementi costitutivi del reato stesso, cioè nel momento in cui la vittima viene privata della sua libertà di locomozione, attenendo la fase successiva all'esecuzione del reato. Pertanto, è ipotizzabile il favoreggiamento personale anche se l'attività favoreggiatrice viene posta in essere durante la fase esecutiva del delitto di sequestro di persona.
Testo massima n. 2
Per distinguere tra favoreggiamento e concorso nel reato principale, quando questo sia permanente (nella specie, sequestro di persona), occorre far riferimento all'elemento psicologico, cioè alla direzione e al contenuto della volontà dell'agente, al di là di un potenziale rapporto di causalità materiale tra la sua azione e la prosecuzione del reato principale. Invero, la consapevolezza dell'attuale coinvolgimento del favorito nell'esecuzione di un reato permanente, attiene al dolo proprio del reato di favoreggiamento, e, trattandosi di reato permanente a consumazione anticipata, quale è il sequestro di persona, detta consapevolezza non implica, di per sé sola, la partecipazione al reato stesso, se non è accompagnata dall'animus socii, che deve risultare da un comportamento positivo dell'agente.