Cass. pen. n. 3464 del 16 aprile 1984
Testo massima n. 1
Il reato di violenza privata concorre con quello di lesioni personali volontarie, soltanto quando la violenza superi i limiti della costrizione necessaria a subire l'azione dell'aggressore, la quale si traduce inevitabilmente nell'impedimento dei liberi movimenti della vittima e nell'imposizione a tollerare gli atti lesivi durante la consumazione del delitto punito dall'art. 582 c.p.