Cass. pen. n. 1770 del 1 marzo 1984
Testo massima n. 1
Nel delitto punito dall'art. 610 c.p. la costrizione mediante violenza o minaccia a fare, tollerare od omettere qualcosa deve essere ingiusta, cioè non autorizzata da alcuna norma giuridica.
Nel delitto punito dall'art. 610 c.p. la costrizione mediante violenza o minaccia a fare, tollerare od omettere qualcosa deve essere ingiusta, cioè non autorizzata da alcuna norma giuridica.