Cass. pen. n. 1648 del 24 febbraio 1984

Testo massima n. 1


Il contenuto costitutivo del reato descritto dall'art. 437 c.p. e quello del reato di lesioni colpose sono tra loro sostanzialmente diversi e l'uno non comprende l'altro; infatti nel reato di lesioni colpose l'elemento soggettivo è costituito appunto dalla colpa, mentre nel reato ex art. 437 c.p. è richiesto il dolo, che consiste nella coscienza di non adempiere l'obbligo giuridico di collocare gli impianti; nello schema legale tipico del primo non è inclusa la condotta costitutiva descritta nella fattispecie legale del secondo; i due reati si differenziano anche per la diversità dell'evento che nel delitto di cui all'art. 437 c.p. è costituito dal comune pericolo di disastro o di un infortunio il cui effettivo verificarsi non è elemento costitutivo del reato medesimo perché costituisce, ove si realizzi, circostanza aggravante; invece, nel delitto di cui all'art. 590 c.p., l'evento è costituito dalle lesioni subite dalla parte offesa.

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