Cass. pen. n. 1177 del 11 febbraio 1984

Testo massima n. 1


Le circostanze attenuanti generiche ben possono essere concesse per un reato e negate per gli altri, senza che sussista necessariamente contraddittorietà della motivazione. La diversità dei giudizi può corrispondere, infatti, ad una diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e delle relativa capacità a delinquere denominata all'imputato.

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