Cass. pen. n. 9437 del 11 novembre 1983
Testo massima n. 1
Mentre nel delitto di violenza privata la costrizione viene esercitata sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo in relazione ad un singolo atto, nel delitto di sequestro di persona viene lesa la libertà di locomozione dell'individuo, che è considerata come species rispetto al genus della libertà individuale interiore o psichica. Con la conseguenza che, avendo il primo reato carattere sussidiario o generico rispetto al secondo, quando la violenza viene usata per privare taluno della libertà di locomozione, il fatto rientra nella previsione specifica di cui all'art. 605 c.p.