Cass. pen. n. 4133 del 2 maggio 1983

Testo massima n. 1


Il delitto di sequestro di persona è punibile a titolo di dolo, il quale, pur essendo generico, richiede pur sempre la coscienza e volontà di privare illegittimamente taluno della libertà personale; se la privazione dell'altrui libertà personale è colposa il fatto non è punibile.

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