Cass. pen. n. 2221 del 18 marzo 1983
Testo massima n. 1
Nell'esercizio dei poteri discrezionali attribuitigli dalla legge ai fini della concessione delle attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il giudice non è tenuto, applicati i predetti benefici, a concedere all'imputato anche le attenuanti generiche, poiché il fondamento giuridico dei benefici è diverso da quello delle attenuanti. (Fattispecie in tema di pretesa contraddittorietà di motivazione).