Cass. pen. n. 1051 del 3 febbraio 1983
Testo massima n. 1
Il reato di violenza privata, pur avendo in comune con l'estorsione l'uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo od omissivo, se ne distingue per il suo carattere generico e sussidiario, talché, in base al principio di specialità esso resta escluso qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto, che rende configurabile la più grave ipotesi delittuosa prevista dall'art. 629 c.p.