Cass. pen. n. 1051 del 3 febbraio 1983

Testo massima n. 1


Il reato di violenza privata, pur avendo in comune con l'estorsione l'uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo ad un comportamento commissivo od omissivo, se ne distingue per il suo carattere generico e sussidiario, talché, in base al principio di specialità esso resta escluso qualora sussista il fine di procurarsi un ingiusto profitto, che rende configurabile la più grave ipotesi delittuosa prevista dall'art. 629 c.p.

Normativa correlata