14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2621 del 5 ottobre 1974
Testo massima n. 1
Il disposto dell’art. 748 c.c., secondo cui, agli effetti della collazione, si deve dedurre in tutti i casi a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo, nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione, è applicabile soltanto quando oggetto della donazione sia stata la proprietà piena dell’immobile, nella quale ipotesi il donatario, come deve essere rimborsato delle spese straordinarie da lui sostenute, così pure deve essere rimborsato delle migliorie apportate [ da lui o da altro che abbia sostenuto il fondo ], e queste devono essere valutate nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione, indipendentemente dal minore o maggior costo di esse. Nell’ipotesi in cui, invece, oggetto della donazione sia stata la nuda proprietà con riserva dell’usufrutto al de cuius, il donatario, non avendo, come tale, in nessun caso ancora goduto dell’immobile, e neppure essendo legittimato al possesso di esso, non ha, in tale qualità, alcun titolo per vantare diritto al rimborso di somme per spese o per miglioramenti. Al fine di identificare il concetto di miglioria tenuto presente dall’art. 748 c.c., deve riconoscersi natura di miglioria a quell’opera che si incorpori nel fondo ed aumenti le opere esistenti, ovvero ne migliori l’inefficienza; non può invece riconoscersi natura di miglioria a quell’opera che valga solo a conservare le opere esistenti, minacciate di deperimento o di crollo, giacché in tal caso si tratta piuttosto di spese di straordinaria manutenzione. La miglioria finisce quindi necessariamente per ripercuotersi in un miglioramento della cosa, in un suo aumento, e, quindi, in un aumento del suo valore, con la conseguenza che il valore della miglioria, ai fini dell’art. 748 c.c., non può che coincidere con l’aumento di valore della cosa migliorata.
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