Cass. pen. n. 6202 del 24 giugno 1982
Testo massima n. 1
Perché si configuri la minaccia che rappresenta l'elemento materiale costitutivo del delitto di cui all'art. 628 c.p., è sufficiente che il pregiudizio minacciato, con parole o con atti, in modo espresso o tacito, sia astrattamente idoneo a produrre di norma l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo. (Nella specie, i giudici di merito con motivazione ritenuta corretta ed esaminata dalla Suprema Corte, avevano posto in evidenza l'atteggiamento arrogante e la iattanza dei ricorrenti, uno dei quali espresse esplicita minaccia di percosse in danno della vittima al momento dell'impossessamento di un ciclomotore).