Cass. pen. n. 4715 del 6 maggio 1982
Testo massima n. 1
La sostituzione della fotografia del titolare di una carta d'identità realizza il reato previsto dall'art. 477 c.p. che si consuma al momento della contraffazione o alterazione, senza che sia necessario l'uso del documento, il conseguimento del fine e la possibilità di nocumento ad altri. Di conseguenza, se l'autore del reato fa altresì uso dell'atto risponderà sempre della fattispecie prevista dall'art. 477 c.p., mentre se ad usare il documento è un terzo, a conoscenza della falsificazione, ma estraneo alla stessa, dovrà rispondere del diverso reato previsto dall'art. 489 c.p.