Cass. pen. n. 2516 del 8 marzo 1982
Testo massima n. 1
Nel delitto di falso in scrittura privata il vantaggio o il danno perseguito dall'agente, che costituisce l'oggetto del dolo specifico, può essere di qualsiasi natura e può consistere in qualsiasi utilità patrimoniale o non patrimoniale, legittima o illegittima, sicché il delitto sussiste anche quando si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato mediante l'uso di una scrittura genuina.