Cass. civ. n. 5667 del 23 febbraio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Aree portuali - Mancata istituzione dell'autorità portuale ex art. 6, commi 1 e 8, l. n. 84 del 1994 - Gestione rifiuti e potere impositivo ai fini della TARSU - Competenza dei Comuni - Sussistenza - Competenza dell'Autorità marittima - Esclusione - Fondamento.


Nelle aree portuali per le quali non sia stata istituita l'Autorità portuale ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 8, della l. n. 84 del 1994, l'attività di gestione dei rifiuti ivi prodotti rientra nella competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, è riservato il potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; ne consegue che nessuna competenza al riguardo (neppure in via suppletiva) può riconoscersi all'Autorità marittima, alla quale è riservato soltanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, a norma degli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 182 del 2003.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31058 del 2018

Normativa correlata

Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 com. 8 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 182 art. 8
Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 182 art. 10
Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

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