Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2417 del 22 luglio 1971

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2417 del 22 luglio 1971

Testo massima n. 1

Il recesso unilaterale convenzionale dal contratto, previsto in via generale dall’art. 1373 c.c., è diverso dal recesso legale disciplinato dall’art. 1898 in tema di assicurazione, il quale contiene una disposizione inderogabile solo a vantaggio dell’assicurato, come stabilisce l’art. 1932 dello stesso codice. Al recesso convenzionale non può quindi essere applicata la disciplina del predetto recesso legale, in quanto le norme che limitano la libertà contrattuale, qualora siano dichiarate inderogabili, costituiscono eccezioni rispetto ai principi generali, e non si applicano oltre i casi previsti [ art. 14 delle preleggi ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze