Cass. pen. n. 10270 del 9 ottobre 1980
Testo massima n. 1
Per la configurabilità del delitto di furto e quindi del delitto di rapina, di cui il furto costituisce una componente essenziale, non si richiede lo scopo dell'agente di procurare a sé o ad altri un profitto di natura economica, ma è al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta. (Fattispecie in cui nel ricorso si era prospettata la tesi che si trattasse di violenza privata e non di rapina, avendo i colpevoli agito a scopo di rappresaglia).