Cass. pen. n. 6408 del 26 giugno 1978

Testo massima n. 1


Il delitto di violenza privata è rispetto a quello di sequestro di persona generico e sussidiario, cosicché pur avendo, o potendo avere, i due reati in comune l'uso della violenza, quando però la violenza è usata come mezzo per ottenere la privazione della libertà di locomozione di un soggetto, deve ritenersi la sussistenza del secondo e non del primo delitto.

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