Cass. pen. n. 157 del 5 febbraio 1974
Testo massima n. 1
Per il delitto di sequestro di persona non si richiede uno specifico dolo, ma è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima illegittime restrizioni della sua libertà fisica, intesa come possibilità di attuare liberamente ogni determinazione circa il modo di vivere nel cosiddetto «spazio vitale» di ognuno: libertà di movimento soprattutto, per la soddisfazione delle normali esigenze della vita quotidiana, per prendere aria, luce, contatto col mondo esterno e con le persone che possono interessare anche per semplice bisogno di comunicazione sociale.