Cass. pen. n. 512 del 24 marzo 1971

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di più reati ascritti ad un solo imputato, non si pone un problema d'inconciliabilità fra il diniego delle attenuanti generiche per uno o più reati e la contemporanea concessione delle medesime per altro o altri reati. Le circostanze generiche rappresentano quanto in concreto il legislatore non ha potuto prevedere, al fine della individuazione della pena, data l'impossibilità di concretare in una formula di diritto l'immensa varietà delle vicende umane. Conseguentemente spetta al giudice di cogliere nella concretezza di ciascun fatto, nei motivi che lo hanno determinato, nelle circostanze che lo hanno accompagnato, con speciale riguardo ai danni effettivi, quegli elementi che possono suggerire il ricorrere della necessità di attenuare la pena, dal legislatore comminata.

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