14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8776 del 26 novembre 1987
Testo massima n. 1
La clausola con la quale si attribuisce ad uno o ad entrambi i contraenti la facoltà di recesso ex art. 1373 c.c., siccome derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, pur non richiedendo alcuna formula sacramentale, deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito secondo cui le parti non avevano in concreto inteso stabilire un recesso ex art. 1373 c.c., ma una penale per il caso di inadempimento ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]