14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 987 del 12 febbraio 1990
Testo massima n. 1
Il recesso unilaterale, lungi dal costituire una facoltà normale delle parti contraenti, presuppone, invece, a norma dell’art. 1373 c.c., che essa sia specificamente attribuita per legge o per clausola contrattuale e, in quest’ultimo caso, l’onere di provarne l’esistenza ricade sulla parte che intenda farla valere in giudizio. [ Nella specie, la C.S. in base all’enunciato principio ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato, interpretando l’art. 16 dell’accordo collettivo nazionale 24 aprile 1958, sulla previdenza integrativa per il personale dipendente dall’Assitalia, che a quest’ultima fosse consentito di denunziare unilateralmente gli impegni assunti con l’accordo medesimo ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]