14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1666 del 29 aprile 1975
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 1372 c.c., il contratto produce effetti soltanto nei confronti delle parti e dei loro eredi e non anche nei confronti dei successori a titolo particolare mortis causa o per atto fra vivi; pertanto le obbligazioni assunte dal proprietario di un immobile nei confronti di un terzo non si trasferiscono – tranne che siano configurabili come obbligazioni propter rem, costituenti numerus clausus all’acquirente dello stesso immobile, se non attraverso uno degli strumenti negoziali tipici all’uopo predisposti dall’ordinamento [ delegazione, espromissione, accollo e cessione del contratto ].
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Testo massima n. 2
La promessa del fatto del terzo non deve essere necessariamente assunta mediante una dichiarazione espressa di volontà, ma è, tuttavia, indispensabile che l’impegno del promittente di ottenere dal terzo l’assunzione di una determinata obbligazione risulti in modo certo ed univoco dal contenuto del negozio.
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