14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 649 del 23 gennaio 1991
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in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di collazione ereditaria, fra i miglioramenti apportati all’immobile dal donatario, che, a norma dell’art. 748 c.c., debbono essere detratti dal valore dell’immobile [ sicché di essi non può tenersi conto nella riunione fittizia ], deve ritenersi compresa l’affrancazione del fondo enfiteutico, sempreché il donatario provi [ eventualmente anche a mezzo di presunzioni ] di avervi provveduto a propria cura e spese.
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