Cass. civ. n. 21819 del 28 ottobre 2016
Testo massima n. 1
In tema di notifiche, l'erronea trascrizione dell'indirizzo del destinatario costituisce mero errore materiale, e non provoca l'inammissibilità dell'atto (nella specie, il controricorso), ove la seconda notifica vada a buon fine e sia positivamente eseguita all'indirizzo esatto entro un termine ragionevole dalla prima.