Cass. civ. n. 1496 del 22 aprile 1977

Testo massima n. 1


La risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale non sia richiesta la forma scritta ad substantiam può risultare - oltre che da un esplicito accordo dei contraenti diretto a sciogliere il rapporto - anche dalla lor comune tacita volontà di non dare ulteriore corso al contratto, liberandosi delle rispettive obbligazioni.

Testo massima n. 2


Nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato ciascuna delle parti può dimostrare, per <em>facta concludentia</em>, la volontà di recedere dal rapporto in corso, salvo per il giudice il potere di stabilire in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione, il termine congruo entro il quale il recesso debba avere efficacia.