Cass. civ. n. 21219 del 20 ottobre 2016
Testo massima n. 1
In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., né dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione che deduca esclusivamente il vizio processuale, avendo l'appellante l'onere di proporre anche le censure relative al merito della causa solo in caso di nullità e non anche di inesistenza della notificazione.