Cass. civ. n. 2713 del 27 marzo 1996
Testo massima n. 1
Con riguardo alla risoluzione del contratto per mutuo dissenso, l'obbligo di restituzione della somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispettivo costituisce debito di valuta insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito a causa della indisponibilità della somma anticipata eventuali ulteriori danni e perciò anche quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria.