Cass. civ. n. 16281 del 4 agosto 2016

Testo massima n. 1


Avverso la notificazione di una sentenza cui risulti erroneamente apposta la formula esecutiva, ancorché essa non costituisca idoneo titolo esecutivo, non è esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, utilizzabile solo dopo la notificazione del relativo precetto, ma solo un'azione di accertamento negativo ove alla prima delle suddette notificazioni si accompagni, con manifestazioni di intenti coeva o precedente, un vanto espresso della pretesa coattiva.

Testo massima n. 2


Prima della notificazione del precetto, non può sussistere in chi riceva la notifica della sentenza, ancorché erroneamente munita di formula esecutiva, il timore di essere assoggettato ad esecuzione forzata, sicché non è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi.