Cass. civ. n. 7624 del 15 aprile 2015
Testo massima n. 1
Nel caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, disposta, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., dal giudice davanti al quale è stata proposta domanda di revocazione, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità, di indicare e provare, mediante produzione di idonea documentazione a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., l'istanza di sospensione del termine, il provvedimento del giudice della revocazione che concede la sospensione e la comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, nonché le relative date dei suddetti atti, al fine di consentire alla Corte di legittimità di verificare la tempestività dell'impugnazione.