Cass. civ. n. 6755 del 2 aprile 2015
Testo massima n. 1
In caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno ove non sia stato ammesso a riprendere il lavoro nell'impresa cedente, salvo che egli non abbia accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un verbale di messa in mobilità.