14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 645 del 17 gennaio 2003
Testo massima n. 1
In tema di divisione ereditaria ed in ipotesi di collazione di immobili per imputazione, ai fini della determinazione delle quote spettanti a ciascuno degli eredi, il valore dei beni donati dal de cuius dev’essere calcolato con riferimento alla sua consistenza al momento dell’apertura della successione e avuto riguardo a tutte le potenzialità economiche dei beni stessi. In esse va compreso per intero il contributo di ricostruzione di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, se il corrispondente diritto è maturato al tempo dell’apertura della successione, trattandosi di un utile oggettivo connesso al bene, comunque sia stato erogato, per la prima casa o per altre unità abitative.
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