Cass. civ. n. 5102 del 13 marzo 2015
Testo massima n. 1
In tema di interpretazione dei contratti, la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, e tra questi criteri interpretativi non esiste un preciso ordine di priorità, essendo essi destinati ad integrarsi a vicenda. (Omissis).
Testo massima n. 2
La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 cod. proc. civ., è devoluta, ai fini della decisione di merito, al giudice della causa principale e non a quello della querela, il cui unico compito consiste nell'affermare o negare la falsità dell'atto.