Cass. civ. n. 25959 del 23 dicembre 2015
Testo massima n. 1
La proposizione di un nuovo giudizio, identico ad altro già pendente tra le stesse parti, non costituisce manifestazione inequivoca della volontà di accettare la sentenza emessa in quest'ultimo, né, tantomeno, un comportamento incompatibile con la volontà di impugnarla, non potendosi negare l'interesse del soccombente al proseguimento del primo giudizio, onde ottenere, in via principale, la tutela della propria posizione giuridica ovvero un favorevole regolamento delle spese processuali.