14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25473 del 16 dicembre 2010
Testo massima n. 1
La collazione per imputazione dell’immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all’epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell’intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell’asse ereditario, sia perché l’acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante [ ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall’art. 456 c.c. ] è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso.
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Testo massima n. 2
Non costituisce domanda “nuova”, rispetto a quella di accertamento di donazione indiretta, l’indicazione in corso di causa [ nella specie con la memoria di cui all’art. 180 c.p.c., nel testo applicabile “ratione temporis” anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 2, comma 3, lett. c bis ], del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ] di un immobile in luogo di un altro, in quanto la domanda resta comunque compresa in quella originaria, essendo fondata su fatti e comportamenti non diversi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica, nonché per la riferibilità soggettiva, da quelli con detta domanda prospettati ed avendo tale indicazione il solo scopo di precisarne o restringerne il “petitum”, in tal modo risolvendosi in una mera rettifica conseguente alla correzione dell’errore materiale commesso nella redazione della citazione.
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