Cass. civ. n. 19570 del 30 settembre 2015
Testo massima n. 1
Nel giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., al pari di un qualunque giudizio di cassazione, l'atto difensivo del controricorso deve essere notificato alla parte avversa, a pena della sua irritualità e della inammissibilità delle questioni in esso sollevate, salva la loro rilevabilità d'ufficio.