Cass. civ. n. 19570 del 30 settembre 2015

Testo massima n. 1


Nel giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., al pari di un qualunque giudizio di cassazione, l'atto difensivo del controricorso deve essere notificato alla parte avversa, a pena della sua irritualità e della inammissibilità delle questioni in esso sollevate, salva la loro rilevabilità d'ufficio.

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