Cass. civ. n. 5596 del 01 marzo 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Sentenza che definisce il reclamo ex art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis - Comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC - Decorrenza del termine breve - Condizioni - Mero avviso del deposito della sentenza - Inidoneità.
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis, la comunicazione a cura della cancelleria a mezzo PEC fa decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione ove risulti allegato il testo integrale della sentenza, non essendo sufficiente il mero avviso del deposito della stessa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326