Cass. civ. n. 18497 del 21 settembre 2015
Testo massima n. 1
Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, il sanitario è gravato dall'onere di provare l'insussistenza di un nesso causale tra l'atto medico e l'esito peggiorativo dello stato di salute dell'infermo solo qualora non sia riuscito a dimostrare di avere correttamente eseguito la propria prestazione.