Cass. civ. n. 17473 del 2 settembre 2015
Testo massima n. 1
La querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di regolamento di competenza solo quando riguardi atti del medesimo procedimento (il ricorso, la memoria ex art. 47, ultimo comma, c.p.c., la decisione impugnata, le memorie del procedimento ai sensi dell'art. 380-ter o dell'art. 380-bis c.p.c.), ovvero documenti di cui è ammesso il deposito ai sensi dell'art. 372 c.p.c., e non invece quando investa atti del procedimento che si è svolto innanzi al giudice del merito.
Testo massima n. 2
La funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell'ambito del processo. Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso.