14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12721 del 30 maggio 2007
Testo massima n. 1
La scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all’accertamento della comune intenzione dei contraenti non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia stato rispettato il principio del «gradualismo» secondo il quale deve farsi ricorso [ anche in caso di atti negoziali unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ex art. 1324 c.c. ] ai criteri interpretativi sussidiari, come l’
interpretatio contra stipulatorem in presenza di modulo predisposto da uno dei contraenti ai sensi dell’art. 1370 c.c., solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362-1365 c.c., ed il giudice fornisca compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale.
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