Cass. civ. n. 1529 del 27 gennaio 2015
Testo massima n. 1
È inammissibile la domanda con cui la parte chieda per la prima volta in appello l'attribuzione di interessi non reclamati in primo grado, perché introduttiva di un "novum" non consentito in sede di impugnazione, salvo che si tratti di interessi che non avrebbero potuto essere richiesti precedentemente.