14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 91 del 13 gennaio 1976
Testo massima n. 1
In tema di interpretazione del contratto, compito del giudice del merito è quello di determinare la comune intenzione delle parti, come trasfusa nel contratto stesso, e, pertanto, l’indagine sui motivi o sulle cause che hanno indotto i contraenti a negoziare, ma che non sono esternate in clausole del negozio, potrà essere rilevante, ove tali motivi o cause abbiano dato luogo a comportamenti esteriori, solo al fine di trarne elementi utili per l’individuazione di detta comune intenzione, secondo il criterio ermeneutico sussidiario di cui all’art. 1362 secondo comma c.c., ma non al fine di accertare una volontà non risultante dal contratto.
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