14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2225 del 1 giugno 1977
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto ed idoneo ad interpretarlo può consistere anche nella loro attività processuale, purché rappresenti espressione di volontà comuni e coincidenti.
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